Gli over 50 e tutti gli altri: cosa racconta l’ultimo Dl

Gli over 50 e tutti gli altri: cosa racconta l’ultimo Dl

Ed eccolo, l’obbligo di vaccino per gli over 50 disoccupati. Per chi ha un lavoro è invece necessario il Super green pass, con l’esenzione solo per chi possiede un certificato. “Vogliamo frenare la crescita della curva dei contagi e spingere gli Italiani che ancora non si sono vaccinati a farlo”. Questo, l’intento del Cdm, riguardo alle nuove misure di contenimento del Covid. “I provvedimenti… vogliono preservare il buon funzionamento delle strutture ospedaliere e, allo stesso tempo, mantenere aperte le scuole e le attività economiche“.

Ha prevalso il buon senso, scegliendo di dare un’altra spinta alla campagna vaccinale“. E’ dunque positivo il resoconto di una riunione, quella di ieri, durata due ore e trenta minuti. Tempo proficuo, stando ai relatori, grazie al quale evitare eventuali ulteriori chiusure.

Il Decreto Legge, nelle specifiche

Dalla bozza del Dl, valida fino al 15 giugno 2022, si evince, pertanto che non saranno obbligati alla vaccinazione quanti sono soggetti a “specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore…“.

Nei casi sopra descritti, la famigerata iniezione può essere omessa o spostata, così come per l’avvenuta immunizzazione, a seguito di malattia naturale. Per quanto riguarda, invece, la decorrenza del Super green pass, ai lavoratori over 50 sarà richiesto, a partire dal 15 febbraio 2022. A chi si troverà a violare quanto sopra sarà comminata una multa, estendibile tra 600 e 1.500 euroe restano ferme le conseguenze disciplinari, secondo i rispettivi ordinamenti di settore“. Gli over 50 che si presentino in ufficio privi del Foglio Verde rinforzato “sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022“. Per quanto riguarda i giorni di assenza ingiustificata, “non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati“.

Per l’accesso ai servizi alla persona, ai negozi, alle banche e gli uffici pubblici basterà il Green pass base. Quello – cioè – che si ottiene per mezzo di un tampone, oltre che per vaccino o guarigione.

Per quanto, infine, attiene alla scuola, se in classe si registreranno almeno due casi di positività, si applicherà “la didattica digitale integrata, per la durata di dieci giorni“. Se invece il positivo fosse uno, “si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare, da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni“. Con tre casi di positività in classe, a coloro che non avranno concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni, che non siano guariti da meno di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, “si applica la didattica digitale integrata. per la durata di dieci giorni“. Diversamente, si ricorrerà all’auto-sorveglianza, con l’utilizzo di mascherine Ffp2.

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