Dl Festività: riscriviamo daccapo le nostre abitudini

Dl Festività: riscriviamo daccapo le nostre abitudini

Arginare i contagi. Ecco la parola d’ordine, a giustifica di un nuovo ed ennesimo Decreto emanato dal Consiglio dei Ministri, proprio in questi giorni. Del resto, i numeri parlano chiaro e non ammettono vie di fuga. La variante Omicron fa impennare i dati, assestandosi, al momento, intorno al 28,2 %. Ragion per cui occorre intervenire e in tutta fretta. L’Italia, dunque, torna a tingersi, per ora solo di giallo e bianco e tornano pure le mascherine all’aperto, compresa la zona bianca

Ma andiamo con ordine. Tanto per cominciare, la durata del Green Pass si riduce da 9 a 6 mesi. Il Ministero della Salute è al lavoro, inoltre, per accorciare i tempi della terza dose. Tra la seconda e la terza iniezione o booster dovranno passare 4 mesi (non più 5). Indecisa, ancora, in tal senso, la data di partenza, che attende l’accordo di Figliuolo con le Regioni.

Dicevamo, cresce anche la lista dei luoghi in cui si richiede il Green Pass Rafforzato, vale a dire la certificazione, che si ottiene avendo terminato (con due dosi) il ciclo vaccinale o avendo contratto il Covid. “Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza – recita il testo – per entrare nei Musei e luoghi di cultura, palestre e piscine, svolgere allenamenti di sport di squadra, nei centri benessere al chiuso e nei centri termali…, nei centri culturali, sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia)…”. Così, pure, “nei parchi tematici e di divertimento, in sale gioco, sale bingo e casinò non sarà più sufficiente il solo tampone. Lo stesso vale per i corsi di formazione privati, se svolti in presenza. Il Decreto prevede un rafforzamento delle misure anti-contagio anche per far visita ai propri cari nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e negli hospice. Potranno entrare solo le persone con Super Green Pass e tampone negativo, oppure vaccinati già con la terza dose“.

In quanto alle mascherine, “per gli spettacoli aperti al pubblico, che si svolgono al chiuso o all’aperto, nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive, che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso”. Ffp2 – tra l’altro – obbligatorie anche sui mezzi pubblici

Idem dicasi, per quanto attiene “le istituzioni educative, scolastiche e universitarie“. L’articolo 16 stabilisce, inoltre, che il Commissario provveda alla fornitura degli adeguati dispositivi “al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove siano presenti bambini e alunni, esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie“.

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