Congedi parentali: vediamo come cambia la legge…

Congedi parentali: vediamo come cambia la legge…

Dieci giorni di congedo obbligatorio per i papà e tre mesi in più di congedo parentale, indennizzato al 30%. Eccole, appena elencate, alcune tra le novità previste dal decreto 105/2022, pronte ad entrare in vigore, a partire dal 13 agosto. L’intento mira a conciliare, il più possibile, l’attività lavorativa e la vita privata di chi è genitore. Non solo, intende, pure, “conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere, in ambito lavorativo e familiare“.

Da sabato, dunque, secondo quanto spiega l’Inps, si potrà fare domanda al proprio datore di lavoro o al committente, regolarizzando – successivamente – la richiesta, per via telematica, una volta aggiornata la procedura.

Per il padre, il congedo obbligatorio (retribuito al 100%) potrà essere chiesto anche nei due mesi che precedono parto, oltre che nei cinque successivi. Potrà essere spezzato in giorni (non in ore) e, in caso di parto plurimo, si allunga a 20 giorni lavorativi. Idem dicasi, se il ruolo è adottivo o affidatario.

Come per le donne, può essere chiesto anche in caso di morte perinatale del figlio.

La nuova normativa prevede, inoltre, per le lavoratrici autonome, il riconoscimento di un’indennità giornaliera, anche per i due mesi antecedenti al parto. Questo, in caso caso di gravi complicanze nella gravidanza, sulla base degli accertamenti medici.

Cambiano anche le norme sul congedo parentale facoltativo.

I mesi complessivi, per i quali presentare richiesta, restano i medesimi (sei per la madre; sei pure per il padre, elevabili fino a sette), ma aumenta da sei a nove il numero di quelli indennizzabili al 30%.

Fino al dodicesimo anno di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento), i dipendenti avranno diritto a un’indennità, pari al 30% della retribuzione, per tre mesi, non trasferibili all’altro genitore. I genitori hanno, poi, anche diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo di tre mesi, indennizzabile al 30%.

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione. I dipendenti che hanno un reddito individuale inferiore a 2,5 volte il minimo della pensione (524 euro per il 2022), potranno chiedere l’indennizzo al 30%, per tutti i mesi di congedo chiesti (non solo i 9 complessivi), fino al dodicesimo anno (non più fino all’ottavo).

I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata potranno fruire del congedo parentale, entro i 12 anni e non più entro il terzo. È previsto, infine, il congedo parentale per i lavoratori autonomi, che avranno diritto ad un periodo di 3 mesi, da fruire entro l’anno di vita del figlio.

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