Obbligo vaccinale: siamo al giorno X

Obbligo vaccinale: siamo al giorno X

Ed eccoci, siamo al giorno in cui scatta l’obbligo vaccinale per la scuola, per il comparto della Sicurezza e per il mondo della salute. Chi si sottrarrà e risulterà sprovvisto del Super green pass dovrà fare i conti, dunque, con una sospensione dallo stipendio, stando alle disposizioni, contenute nel decreto legge n. 172 dello scorso 26 novembre.

LE CATEGORIE INTEESSATE

La manovra, interessa, nell’ordine:

  • il personale Sanitario
  • quanti operano nella Scuola (quelli del Sistema Nazionale d’Istruzione, delle scuole non paritarie, dei Servizi educativi dell’Infanzia, dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti, dei sistemi Regionali di istruzione e formazione professionale);
  • gli appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico
  • gli addetti alla Polizia locale;
  • chi lavora nelle strutture Sanitarie e Socio-sanitarie (come i laboratori analisi, le Rsa o i Centri di riabilitazione)
  • chi presta lavoro presso gli Istituti Penitenziari
ENTRIAMO NEL DETTAGLIO

Per tutti gli altri lavoratori rimane necessario, invece, il Green pass base, ottenibile anche grazie a un test tampone. Scendendo ancora più nel particolare, i dirigenti scolastici e chi si occupa delle Strutture di Istruzione (compresi i Centri di Formazione Professionale) saranno obbligati a sostituire il personale docente sospeso con contratti a tempo determinato. Questi, si considereranno risolti di diritto, nel momento in cui i soggetti sostituiti adempieranno all’obbligo vaccinale.

Del resto, quanti risultino in stato di violazione subiranno una sanzione (comminata dal Prefetto, da 600 a 1.500 euro) e relative conseguenze disciplinari, secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

SERVIZIO SANITARIO

I professionisti della Sanità, in particolare, sono obbligati, a partire da oggi, a sottoporsi ad una vaccinazione gratuita, comprensiva della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario. Requisito essenziale, per l’esercizio della professione e lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Si può derogare – sia ben chiaro – esclusivamente in caso di accertato pericolo per la salute. In relazione – va detto – a specifiche condizioni cliniche documentate (attestate dal medico di medicina generale). Nel periodo in cui la vaccinazione non venga eseguita o ritardata, a causa proprio dell’esenzione, il datore di lavoro sarà nel potere di indirizzare i lavoratori verso mansioni differenti (pur senza decurtarne la retribuzione).

Gli ordini delle diverse professioni sanitarie, grazie alla Piattaforma Nazionale del Green pass, eseguiranno “immediatamente” la verifica automatizzata sul possesso del certificato. Se non dovesse risultare, l’Ordine inviterà l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla richiesta, le documentazioni legate al vaccino eseguito, all’esenzione o alla prenotazione della sua dose di immunizzazione. E se non si dovesse adempiere all’obbligo, l’ordine ne fornirà comunicazione alle Federazioni Nazionali competenti. Per il personale che ha un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.

La verifica dell’inadempimento verrà adottato dall’Ordine territoriale e determinerà l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie. Quest’ultima varrà, fino al completamento del ciclo vaccinale. In tale periodo, non saranno dovute né la retribuzione, né altro genere di compensi.

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