Tredicesima di fine anno: le ultime novità

Tredicesima di fine anno: le ultime novità

Parliamo di sgravi contributivi. Ebbene, le agevolazioni, a quanto stabilito, saranno estese anche alle tredicesime 2022. Non saranno, dunque, solo gli stipendi, come rende noto l’Inps, a beneficiare della misura.

Lieta novella, quest’ultima, per molti, in aggiunta al fatto che il Bonus, inizialmente fissato allo 0,8%, è stato, in seguito, ritoccato di un ulteriore 1,2%, in riferimento alle ultime sei mensilità dell’anno.

Spieghiamo: il calcolo della tredicesima avviene, in pratica, con le medesime modalità applicate nel computo degli stipendi nel passaggio lordo/netto. Vale a dire che, anche per la mensilità extra, si applica lo sgravio introdotto dalla Manovra 2022 e potenziato dal dl Aiuti-bis.

Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo“, si legge, “resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche“.

Ciò significa che il benefit del 2% viene applicato, per intero, anche sulla mensilità extra di fine anno, inclusi i ratei riferiti al primo semestre dell’anno. A parità di lordo, sulla tredicesima sarà sottratto un 2% alla quota contributiva iniziale che passerà, pertanto, dal 9,19% al 7,19%. Solo, sia chiaro, per le mensilità extra di importo imponibile lordo, inferiore a 2.692 euro (considerato il tetto massimo).

CIFRE ALLA MANO…

Tradotto in numeri, per una tredicesima lorda da 1000 euro il contribuente non verserà più 91,90 euro, bensì 71,90, con un incremento, rispetto a prima, di 20 euro. Più è il lordo della mensilità extra e più, ovviamente, sarà consistente il risparmio.

RATEIZZAZIONE MENSILE

Diverso è il discorso, qualora il datore di lavoro preferisca riconoscere la tredicesima al dipendente, con un surplus mensile direttamente in busta paga. Scelta, per non dover affrontare il pagamento in un’unica soluzione.

In tal caso, l’integrazione dell’1,2% viene applicata anche ai pagamenti relativi ai primi sei mesi del 2022, solo qualora vengano erogati a partire da luglio. Se il datore di lavoro ha già versato quanto dovuto, da gennaio a giugno, nel pagamento della mensilità corrispondente, provvedendo a calcolare l’incremento allora previsto, non avrà altri oneri.

Considerando che lo sgravio attuale è stato introdotto con valore retroattivo da ottobre, nei casi simili a quello preso in esame la maggiorazione sarà recuperabile per le mensilità di luglio, agosto e settembre, eventualmente già pagate; con integrazioni, suddivise nei restanti mesi di ottobre, novembre e dicembre.

LEGGI LE ALTRE NEWS CHE TRATTANO DI POLITICA

CONSULTA TUTTE LE NEWS